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Perché il mio numero di partita IVA apparentemente non è valido? Lo uso da anni!

Come noto, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, il Legislatore italiano, attraverso l'introduzione dell'art. 27, DL n. 78/2010, ha modificato l'art. 35, DPR n. 633/72 prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate che comporta l'iscrizione nell'apposito archivio informatico VIES (VAT Information Exchange System).
Da un controllo in tale archivio (http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm) rileviamo che la sua partita IVA non risulta ancora (ri)abilitata all'effettuazione di operazioni intracomunitarie. A tale fine si rende quindi necessaria da parte sua la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate; se entro 30 giorni dalla presentazione di tale istanza l'Agenzia non si esprimerà negativamente (emanando apposito provvedimento di diniego), la sua partita IVA verrà contrassegnata come autorizzata a effettuare operazioni intraUE.
Con la presente vorremmo cominicarle che fintantoché la sua partita IVA non risulterà a tale fine (ri)abilitata:
- continueremo a evadere i suoi ordini, ma
- ci troveremo costretti a indicare in fattura l'IVA tedesca che non potrà essere né da lei detratta né da noi rimborsata (non trattandosi più di operazioni intracomunitarie).
Vorremmo infine segnalarle che ottenuta la (ri)abilitazione non ci sarà comunque possibile emettere note di variazione relative a fatture già emesse in quanto l'operazione si intende effettuata ai fini IVA al momento della spedizione/consegna della merce.